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reggenze

Si sottopone Vostra cortese attenzione il seguente quesito:
Ai primi di gennaio la Direzione didattica ( unica ormai della Provincia) presente nello stesso paese dell'Istituto Comprensivo che dirigo viene assegnata in reggenza al collega di un I.I.S. che la sede principale nello stesso paese. Si precisa che tutti gli allievi della D.D. costituiscono la naturale utenza della Scuola che dirigo e molteplici sono i progetti di continuità che ci coinvolgono. La Scrivente, inoltre, ha la residenza nello stesso comune delle due Istituzioni Scolastiche, di contro, il collega assegnatario ha più anni di servizio. Che ne pensate?
Si ringrazia anticipatamente  

L’incarico di reggenza  costituisce un incarico aggiuntivo riguardo alla cui attribuzione il Direttore dell’USR è tenuto  a seguire dei criteri predeterminati (art. 19 del CCNL del 10/4/2006 come integrato dall’art. 10 del 15/7/2010).

Il Direttore dell’USR della Sicilia ha esplicito i suoi criteri con nota 21882 del 3/8/2017 prodotti nell’allegato al quesito.

Si ritiene che l’incarico in questione sia stato  conferito con riferimento

-        al criterio 3 (viciniorità del Comune) ; qui i due dirigenti potevano essere su una situazione di parità in quanto si fa riferimento alla vicinanza con l’istituto di titolarità e/o di residenza  

-       - al criterio 4 (anzianità di servizio di dirigente): requisito che privilegia il collega, anche se presumibilmente il dirigente che pone il quesito poteva avere – riguardo alle caratteristiche della sede (di reggenza,n.d.r) – principali competenze e esperienze.

Nei criteri esplicitati non c’è alcun cenno alle relazioni tra istituto in reggenza e istituto di titolarità del reggente in materia di passaggio di alunni o di progetti di continuità o progettati/attuati congiuntamente.

Alla luce di quanto sopra, l’assegnazione della reggenza in questione non è censurabile per violazione o contraddittorietà con i criteri prefissati dal Direttore dell’USR.