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Rinnovo RSU e sottoscrizione del contratto integrativo di istituto

Rinnovo RSU e sottoscrizione del contratto integrativo di istituto


Nel caso in cui, nei termini temporali stabiliti dall’art. 6 comma 6, i revisori non abbiano espresso rilievi all’ipotesi di contratto integrativo di istituto, il dirigente è tenuto a convocare la rsu e le rappresentanze territoriali di tutte le organizzazioni sindacali legittimate alle relazioni sindacali di istituto per la definitiva sottoscrizione del contratto stesso.

Se  la rsu che ha siglato l’ipotesi contrattuale viene a decadere, in conseguenza del rinnovo per  elezioni, prima della convocazione per la firma definitiva del contratto, il dirigente provvederà a convocare, oltre che le rappresentanze territoriali di cui sopra, la rsu neoeletta: infatti la rsu decaduta non ha più alcun titolo per esercitare l'attività sindacale.


La sottoscrizione del contratto integrativo, nel testo siglato come ipotesi e su cui i revisori non hanno formulato rilievi, costituisce la fase integrativa, da cui discendono gli effetti giuridici, del complesso procedimento della contrattazione integrativa di istituto che si è sviluppato attraverso la formalizzazione della proposta del dirigente, la trattativa e la firma dell’ipotesi contrattuale.

In tale sede non è possibile riaprire la contrattazione; l’ipotesi di contratto dovrebbe pertanto essere sottoscritta anche dalla rsu subentrata in carica tra la sigla dell’ipotesi di contratto e la sottoscrizione dello stesso; la nuova rsu, in caso di dissenso su qualche punto del testo su cui è stata raggiunta l’ipotesi inviata ai revisori, potrebbe chiedere di mettere una nota a verbale.

Se poi la maggioranza della nuova rsu si rifiutasse di sottoscrivere definitivamente il contratto, si ritiene che il dirigente, acquisite le firme delle rappresentanze territoriali delle OO.SS. legittimate alle relazioni sindacali, ove anche queste non decidano di adeguarsi alla posizione della nuova rsu, dovrebbe comunque dar corso, con un motivato provvedimento autonomo, a quanto concordato nell’ipotesi di contratto su cui i revisori hanno espresso parere favorevole.