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Obbligatorietà per le istituzioni scolastiche dello svolgimento delle prove INVAL

La questione dell’obbligatorietà per le istituzioni scolastiche dello svolgimento delle prove INVALSI,  finalizzate  alla rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti determinate classi del primo e del secondo ciclo, questione che ha dato luogo a una diffusa  e talvolta esasperante  diatriba in cui sono stati coinvolti  i genitori e gli studenti, ma – in modo particolare – i docenti,  ha avuto anche uno sviluppo in sede giurisdizionale con una  serie di ricorsi che negli ultimi mesi sono pervenuti a sentenza.

 

I motivi del contendere sollevati dinnanzi ai tribunali vertevano essenzialmente sui seguenti  punti: a) se le prove, disposte dall’INVALSI, si imponevano direttamente come obbligo d’esecuzione alle scuole  ovvero se alle istituzioni scolastiche (e in particolare al collegio dei docenti, organo di programmazione educativo-didattica), era rimessa - nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dal vigente ordinamento -   la delibera circa l’adesione all’iniziativa con la conseguente organizzazione dello svolgimento delle prove in coerenza con le indicazioni INVALSI; b) se gli impegni dei docenti nella somministrazione e correzione delle prove rientravano nei loro obblighi d’ufficio, con conseguente irrinunciabilità; c)   se in qualche modo tali particolari impegni, gravanti solo su alcuni docenti,  potevano essere ammessi a compenso accessorio.

 

Sui predetti punti  è recentemente intervenuto  il Tribunale di Parma,  sez. lavoro,  che, chiamato a valutare la presunta illegittimità dell’ordine di servizio del dirigente circa l’effettuazione delle prove INVALSI che la maggioranza dei docenti aveva con una mozione rifiutato,   con sentenza n. 441/12 del 4/1/2013,   ha risolto le questioni nei termini seguenti.

 

A)    L’effettuazione delle prove INVALSI  non può essere condizionata da una deliberazione del collegio dei docenti: infatti le decisioni in merito sono del Ministero  che ha affidato le procedure organizzative all’INVALSI.

 

      In materia si segnala che in data 20/4/2011 il TAR della Sardegna, con ordinanza 169/2011  Reg. Prov. Cau aveva invece  ritenuto legittimo che il Collegio dei docenti potesse decidere se rientrava nelle sue attribuzioni la scelta della discussione circa l’adesione alle prove INVALSI.

 

E in data 9/5/20011 il Tribunale di Nuoro, richiesto di esprimersi  con procedura d’urgenza sulla sospensiva dell’ordine di servizio scritto diramato dal dirigente scolastico nei confronti di alcuni docenti che, incaricati della somministrazione e correzione delle prove INVALSI, non intendevano adempiere,  non entrava nel merito ma respingeva il ricorso per difetto del requisito del “periculum in mora”.

 

B)    La competenza dell’INVALSI riguardo all’effettuazione delle verifiche periodiche  deriva direttamente dalla legge (art. 17 D.Lgs. 213/2009): conseguentemente tale competenza non può essere esclusa da disposizioni di legge precedenti (D. Lgs. 165/2001 o il D.Lgs. 297/1994) nè dal contratto collettivo.

 

C)    L’attività di somministrazione e  correzione delle prove INVALSI può rientrare tra le attività previste dall’art. 29 del CCNL vigente, “essendo l’attività relativa alla correzione inquadrabile come funzionale all’insegnamento ovvero, con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza degli studenti prevista dall’art. 29 comma 5 CCNL”.

 

La citata sentenza del tribunale di Parma riprende le conclusioni cui era pervenuto, con sentenza 212 del 29/8/2012, il Tribunale di Trieste, Sez. civile, controversie di lavoro.

 

Nella fattispecie, un docente di un istituto del secondo ciclo, facendo riferimento alla delibera del Collegio dei docenti di dissenso  “in ordine alla metodologia didattica delle prove” e di “non adesione” alle stesse  in caso di non obbligatorietà, aveva contestato, ritenendolo illegittimo, l’ordine di servizio del dirigente scolastico che disponeva  l’esecuzione delle prove nella classe e nelle ore in cui, secondo l’orario settimanale delle lezioni, il docente stesso prestava servizio, col conseguente impedimento allo svolgimento della sua ordinaria attività didattica.

 

Le conclusioni del tribunale, con cui il ricorso è stato rigettato, erano fondate  sulle seguenti argomentazioni.

 

1) “Considerato che le prove INVALSI attengono alla valutazione del sistema scolastico nel suo complesso, al fine del suo miglioramento, e la loro effettuazione avviene in modo uniforme su base nazionale”, la materia “è sottratta all’autonomia del singolo istituto scolastico”.

 

 E, a  supporto dell’assunto era citato l’art. 10, comma 1, del D.P.R. 275/1999 (il regolamento  dell’autonomia scolastica) ove è previsto che “per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche”

 

 “Alla originaria competenza Ministeriale si è affiancata nel tempo”, per previsione legislativa, “ la competenza dell’ente pubblico INVALSI, che  può ritenersi, sotto tale profilo, un ente strumentale allo svolgimento di una funzione dello Stato, per l’appunto del Ministero dell’istruzione” (art. 1 L. 53/2003) con attribuzione successiva (art. 17 D. Lgs. 213/2009) di nuove competenze in merito alla “promozione di periodiche rilevazioni nazionali”

 

2 Escluso pertanto che rientri nelle attribuzioni del Collegio la deliberazione riguardo all’effettuazione o meno delle prove,  si evidenziava  come al “collegio Docenti potrebbero tutt’al più riconoscersi facoltà propositive di modalità organizzative per conciliare  lo svolgimento delle rilevazioni di cui trattasi con l’ordinaria  attività didattica”

 

3) E, in conclusione, circa la  questione più contrattuale (come collocare gli impegni supplementari dei docenti in conseguenza dell’assegnazione delle  incombenze di somministrazione e correzione delle predette prove), si riconducevano tali impegni alle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del CCNL del 29/11/2007.

 

Sotto quest’ultimo riguardo, si osserva che, a nostro giudizio, in sintonia con la previsione della nota MIUR 2792 del 20 aprile 2011, il fatto che la correzione delle prove INVALSI costituisce un adempimento obbligatorio di carattere individuale ex art. 29  del CCNL vigente non preclude la possibilità del riconoscimento di un compenso a carico del fondo. (riferimento all’art. 88 comma 2 lett: l: particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.)