a1.jpga2.jpga3.jpga4.jpga5.jpg

Note tecniche su assegnazione incarichi dirigenziali

NOTE TECNICHE SU ASSEGNAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI

 

 Ai vincitori del concorso a dirigente scolastico, rientranti nel numero autorizzato di assunzioni in ogni singola regione a partire dal 1 settembre 2012, viene assegnato, conformemente alle disposizioni dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e all’art. 11 del CCNL area V del  11/4/2006, un incarico dirigenziale di durata triennale presso una istituzione scolastica con periodo di prova “per una durata pari all’anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno 6 mesi” (CCNL 11/4/2006, art. 14).

 La Direzione Generale della Liguria intende assegnare le sedi ai vincitori di cui sopra, seguendo l’ordine della graduatoria di merito , sulla base delle loro preferenze.

 Ovviamente diverse sono le motivazioni  soggettive che possono orientare l’ordine delle preferenze; di seguito sono riportate alcune situazioni giuridico-economiche, definite dal CCNL vigente,  relative alla differenze retributive degli incarichi e alle future possibilità  di mutare, in pendenza di contratto, la sede assegnata.

 1)     La suddivisione delle scuole in fasce retributive.

 In base al Contratto Integrativo Regionale oggi vigente le istituzioni scolastiche della Liguria sono ripartite, in ragione dei criteri di dimensione, complessità, contesto e responsabilità dirigenziale, in tre fasce, cui corrispondono diversi livelli retributivi riguardo alla parte variabile della retribuzione di posizione e alla  retribuzione di risultato

 

Nell’anno scolastico in corso la retribuzione di posizione ( parte variabile)  risulta così differenziata:

Scuole di prima fascia:  12695,50   euro  annui lordi (corrisposti in tredici mensilità)

Scuole di seconda fascia: 8938,27   euro   annui lordi (   “    “      “       “       “      “      )

Scuole di terza fascia:      5181,05   euro   annui lordi  (   “     “      “      “      “      “      )

 

La retribuzione di risultato (che non incide sul futuro trattamento di pensione) nell’anno in corso risulta differenziata come segue:

Scuole di prima fascia : euro    5638,31      annui lordi

Scuole di seconda fascia: euro  4334,83     annui lordi

Scuole di terza fascia:      euro  3031,35     annui lordi

 E’ assegnato  alla prima fascia il 20% delle scuole della regione; alla seconda il 60% e alla terza il restante 20%. La ripartizione è effettuata ogni anno in riferimento ai dati oggettivi definiti nel contratto integrativo regionale.

 Si precisa che qualora durante il triennio dell’incarico dirigenziale conferito la scuola sia assegnata a una fascia retributiva inferiore, il dirigente ad essa preposto conserva, sino alla scadenza del suo contratto individuale, la retribuzione di posizione (parte variabile) definita al momento del conferimento dell’incarico; viceversa se la sua scuola è assegnata a una fascia retributiva più alta, al dirigente preposto viene attribuita la retribuzione di posizione (parte variabile) superiore.

 

 

 2)    La questione degli incarichi dirigenziali nominali e la disponibilità delle relative sedi.

 I dirigenti scolastici che si trovano in particolari situazioni di status (comandi presso l’amministrazione, collocamento fuori ruolo per incarichi all’estero ecc) ricevono su una scuola un incarico “nominale” e la istituzione scolastica loro così assegnata è disponibile per un’ altra assegnazione (reale).

Lo prevede l’art. 13 del CCNL 10/4/2006

Pertanto i vincitori di concorso possono richiedere di avere un incarico anche sulle scuole sulle quali sia già stato assegnato, con incarico nominale, un altro dirigente in particolare situazione di status: è da tenere presente però che “al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica dell’affidamento, al dirigente che l’abbia effettivamente svolto” (art. 13 comma 4)

 3)      La possibilità di un mutamento di incarico nel corso del triennio di vigenza del contratto individuale.

 Durante il triennio di vigenza del contratto individuale, al dirigente è consentito di chiedere ed avere il “mutamento di incarico” su altra sede, ovviamente senza distinzione di settore; si rileva che, stando alla prassi da sempre seguita nella nostra regione,  all’esperienza professionale dirigenziale nel settore richiesto per mutamento di incarico  è attribuita  una valutazione maggiorata.

 Il mutamento di incarico in pendenza di contratto , ai sensi dell’art. 11 del CCNL 10/4/2006, viene “trattato” dopo:a) la conferma degli incarichi ai dirigenti in scadenza di contratto; b) all’assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico ai dirigenti in scadenza di contratto e a quelli che rientrano da “particolati situazioni di status”.

Nel triennio del contratto individuale è possibile avere un solo mutamento di incarico. (CCNL 15/7/2010, art. 9)

 Si ricorda infine che nell’ambito delle operazioni di mutamento di incarico (sia alla scadenza del contratto, sia in pendenza di contratto) “viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente interessato” (CCNL 10/4/2012, art. 11 comma 5)

Genova, 20 agosto 2012