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Obblighi di servizio del personale in occasione delle sospensioni delle lezioni e chiusura delle scuole.

In considerazione  degli ormai frequenri provvedimenti dei sindaci e del Prefetto di chiusura delle scuole, visto l'interesse relativo agli obblighi di servizio del personale in tali occasioni, si ritiene utile pubblicare un contributo di carattere normativo.

 Il riferimento normativo specifico, in materia di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche da parte degli enti locali, è costituito dal D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998, il quale, all’art. 139 comma 1 lett. e) individua nel Sindaco (per le scuole del primo ciclo) e nel Presidente della Provincia (per gli istituti scolastici del secondo grado) le autorità competenti ad emanare l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche per “casi gravi e urgenti”. Questa norma parla solo di attività didattiche.

A tale distinzione è correlato il diverso trattamento del personale scolastico conseguente alle ordinanze di sospensione delle attività didattiche emanate dal Sindaco o dal Presidente della Provincia.

Il personale docente, considerato che – per provvedimento autoritativo – è privato della possibilità di prestare la sua attività di docenza, è esonerato dall’obbligo di presentarsi in servizio (a meno che, in orario fuori lezione, non siano state programmate attività funzionali all’insegnamento,per le quali – non trattandosi di attività didattica – rimane l’obbligo di regolare partecipazione, sempre che il dirigente non abbia provveduto, autonomamente, a differire la riunione).

Tali giornate (o le ore di insegnamento previste per ciascun docente in quella giornata) non sono soggette,ovviamente, ad alcun recupero, in considerazione che la mancata prestazione didattica dei docenti è conseguente a una decisione per norma affidata a organi degli enti locali e, quindi, completamente al di fuori della volontà dei docenti stessi.

Invece il dirigente scolastico e il personale ATA, in quanto addetti ad attività non di insegnamento, ma amministrativa (o funzionale all’amministrativa, come quella dei collaboratori scolastici), sono tenuti a prestare regolare servizio: nel caso in cui, per gravi ragioni (es. abbondante nevicata che blocchi le strade) siano impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, devono richiedere un giorno di permesso per gravi motivi personali, oppure – se possibile – compensare ore di straordinario o, ancora, concordare la concessione di un giorno di ferie.

Ma ci sono altre disposizioni, di carattere più generale, che assegnano al sindaco competenze e poteri che consentono provvedimenti che vanno oltre la sola sospensione delle attività didattiche e riguardano anche la chiusura delle scuole.

La normativa generale, infatti, prende in considerazione alcune situazioni nelle quali “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione” (art. 54, comma 4 , del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125),

Il successivo comma 6 specifica che “In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4”

Alla luce di quanto sopra, al sindaco, nella sua qualità – appunto – di ufficiale del governo è riconosciuta la possibilità, ricorrendone i presupposti e avviate le necessarie interlocuzioni istituzionali previste dalla norma, di emanare un motivato provvedimento di chiusura della scuola, anche come attività amministrativa : in questo caso tutto il personale è esonerato dalla prestazione del servizio, salvo che il provvedimento stesso non disponga diversamente, con obbligo del personale di attenersi a quanto disposto.

A tale normativa, anche se non citata nel preambolo, si è probabilmente rifatto il sindaco di Roma nell’ordinanza n. 44 del 9/2/2012 con cui è stata disposta la chiusura delle scuole della città nei giorni 10 e 11 febbraio.

Ma il sindaco, nell’altra veste di “autorità comunale di protezione civile”, può assumere iniziative, in materia di chiusura delle scuole, ai sensi della legge 225 del 24/2/1992 che, al comma 3 così dispone: “Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della Giunta regionale”.

E’ a tale norma che è ricorso ancora recentemente lo stesso sindaco di Roma nel disporre, in modo inconsueto e non privo di contestazioni, con l’ordinanza n. 24 del 2 febbraio 2012, “la sospensione dell’attività didattica per i giorni 3 febbraio e 4 febbraio …..omissis… fermo restando che le Autorità scolastiche/educative nell’ambito della loro autonomia gestionale,sono tenute a garantire l’apertura degli edifici scolastici, operando nel modo più attivo possibile per ridurre i disagi dell’utenza, accogliendo comunque tutti i bambini e gli studenti che si presentassero a scuola”.

Lasciando da parte una valutazione di merito sul contenuto dell'ordinanza in questione, va anche detto che secondo certa dottrina la norma in questione è stata fortemente ridimensionata dalla riforma della Protezione civile avvenuta con D.L. 343/2001, tanto che nel citato Decreto Legge (all'articolo 6) è disposto che sono tacitamente abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili contenute appunto nella legge 225/92.

La chiusura delle scuole (cioè sospensione dell’attività didattica e di quella amministrativa) può essere disposta poi dal Prefetto che, ai sensi del Tulps (R.D. 773 del 18 giugno 1931, art.2), “nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica”.

In caso di chiusura disposta dal Prefetto quindi, tutto il personale scolastico sarà esentato dall’obbligo di recarsi a scuola né sarà tenuto a alcuna forma di recupero della giornata non lavorata.

Si osserva tuttavia che talvolta anche il Prefetto, per motivate ragioni, può sospendere solo l’attività didattica e non quella amministrativa: è il caso della ordinanza del Prefetto di Genova (prot. 41040/1140/04 del 5 novembre 2011) nella quale si affermava che, sospesa l’attività didattica, le scuole dovevano rimanere aperte per consentite “il ripristino della normalità” (dopo i fatti alluvionali e le piogge intense, n.d.r.).

Occorre quindi che il dirigente della scuola, in occasione di provvedimenti emergenziali, ponga particolare attenzione alla fonte e al contenuto del relativo provvedimento.

Se l’ordinanza è emanata dal sindaco (o, per la scuola superiore, dal presidente della provincia) in riferimento al D.Lgs. 112/1998 si tratterà di sola “sospensione delle attività didattiche”.
Se invece l’ordinanza è emanata dal sindaco in qualità di “autorità di Governo “ (ex art. 54 D.lgs. 267/2000, come successivamente modificato e integrato) ovvero in qualità di “autorità comunale di protezione civile” generalmente si potrà trattare di chiusura della scuola (sospensione di attività didattica e amministrativa), fatta salva la possibilità di diversa previsione nel provvedimento stesso

Se il provvedimento invece proviene dall’autorità prefettizia generalmente si tratterrà di chiusura “tout court”, ma non è esclusa – come nell’esempio sopra riferito del Prefetto di Genova per le ordinanze del novembre 2011 - la possibilità di consentire il servizio dell’ufficio, eventualmente in modalità limitate “ad hoc”

E’ poi bene che di queste distinzioni (e dei diversi comportamenti cui il personale docente ed ATA è tenuto) il dirigente dia adeguata informazione agli insegnanti e agli amministrativi e ausiliari, affinché, nell’occasione,sappiano correttamente comportarsi, anche perché spesso le comunicazioni dei mass madia sono piuttosto sommarie affermando semplicemente che le scuole saranno chiuse o che il sindaco o prefetto ha chiuso le scuole.