“LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CHE SEGUONO MATERIE ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA”

Categoria: Approfondimenti
Pubblicato Martedì, 12 Febbraio 2013 20:56
Scritto da Santo Deldio
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“LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CHE SEGUONO MATERIE ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA”

di Santo Deldio

Il Miur, con la recente nota 695 del 9 febbraio 2012,  considerato che la sentenza del Lazio n. 33433 aveva disposto il parziale annullamento degli articoli  2 comma 5 e  art. 4 comma 1 in quanto la mancata partecipazione dei docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica alle operazioni di scrutinio si configurava come disparità di trattamento rispetto agli insegnanti di religione cattolica, e considerato  altresì che tale sentenza era ormai passata in giudicato, concludeva che “i  docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime”.Nel merito, le circolari applicative della legge 121 del 25/3/1985 e del D.P.R. 751 del 16/12/1985, circolari ormai lontane nel tempo, in virtù del principio della “par condicio” richiamavano  la totale parità di trattamento fra la religione cattolica e le materie alternative.

A puro titolo di esempio,la C.M. 316 del 28/10/1987, al punto II, sui diritti e sui doveri dei docenti di materie alternative, dopo avere citato il D.P.R. 751  del 16/12/1985, così affermava: “sulla base di tali disposizioni, essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti  anche ai fini della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione Cattolica. Gli stessi diritti e doveri spettano ai Docenti dell’Attività Didattica Alternativa, limitatamente, anche per essi, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l’attività stessa”..

Alla luce di quanto sopra, considerato che, giusto quanto prevede il D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994, all’art. 309 comma 4, “per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda  o alla pagella scolastica,riguardante  l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento  e il profitto che ne ritrae”, analoga procedura e prassi va seguita anche per gli alunni che hanno seguito le  materie alternative all’insegnamento della religione cattolica.

E, allora, nel caso di votazione in sede di scrutinio circa l’ammissione o meno alla  classe successiva (o all’esame di stato) oppure per l’attribuzione dei voti delle diverse discipline (che,come è noto, vengono proposti dai singoli docenti, ma  assegnati dal Consiglio di classe), il voto dell’insegnante di materie alternative sarà espresso con le stesse procedure e con la stessa valenza del voto del docente di religione cattolica.

Già, ma come si esprime, in sede di scrutinio, il voto dell’insegnante di religione e qual è la sua valenza’?

La questione è di vecchia data e, purtroppo, non è possibile dare una risposta in termini di certezza.
Si ritiene opportuno, al fine di fare un po’ di chiarezza, una breve cronistoria degli interventi normativi, degli interventi ministeriali e delle pronunce giurisprudenziali.

Secondo il Dec. Leg. 297 del 16 aprile 1994, art. 309 comma 3, “I docenti incaricati dell’insegnamento della religionecattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religionecattolica”.
Secondo la dizione di tale articolo sembra che il docente di IRC, al pari degli altri insegnanti, possa determinare promozione e bocciature degli avvalentisi.

Tuttavia altre normative sono meno chiare.

In particolare l’Intesa fra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 13 giugno 1990, convalidata dal D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, recita al punto 2.7 “Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una valutazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religionecattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.
La dizione usata contiene un notevole margine di ambiguità: il giudizio che deve essere messo a verbale ha carattere decisionale e costitutivo delle maggioranze oppure no? 

Ma il TAR Puglia sez. Lecce, con sentenza n. 6 del 5 gennaio 1994, facendo leva sull’ambiguità del termine “espresso”, accoglieva un ricorso presentato dalla Curia di Lecce, sentenziando che il giudizio degli insegnanti di religionecattolica iscritto a verbale doveva “mantenere un carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”. E dunque valido per determinare la promozione o la bocciatura.
L’anno successivo, rispondendo a un’interrogazione parlamentare dell’on- Nadia Masini, il Ministro Lombardi prendeva le distanze dalla citata sentenza del TAR Puglia, osservando che “una siffatta interpretazione non pare possa invero essere condivisa, ove si consideri che proprio il fatto che l’Autorità scolastica italiana e la CEI abbiano avvertito la necessità di aggiungere al precedente Accordo del 1985 la precisazione in questione sta evidentemente a significare la volontà delle parti di trattare in maniera differenziata i docenti di
religione nella fase dello scrutinio finale.
…….La normativa in esame non può che essere , ad avviso di questa amministrazione, nel senso che quando il voto dei docenti in parola diviene determinante, esso deve trasformarsi in giudizio motivato che non rientra nel conteggio e che, di conseguenza, non ha riflesso sulla promovibilità dell’alunno alla classe successiva e sulla ammissione agli esami”.
Ma sulla stessa linea interpretativa del TAR Puglia, sez. Lecce, si è collocato, il TAR Toscana (sentenza 1089 del 20 dicembre 1999; sentenza 5528 del 3 novembre 2005)

Ma in senso contrario ha avuto modo di esprimersi, con sentenza 780 del 16 ottobre 1996, la prima sezione del TAR del Piemonte.

Si tralascia di estendere la cronistoria alle altalenanti vicende della questione dei crediti per la scuola secondaria superiore, su cui è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato.
Per le predette ragioni si registrano, sul territorio nazionale, prassi fra loro difformi.

In sostanza, nell’incertezza, è il dirigente scolastico che è chiamato ad assumere, quale presidente del Consiglio di classe, una sua motivata posizione, che può essere discussa e contestata, ma che – alla fine – dovrà trovare applicazione.
Ovviamente, una volta adottata una soluzione, valida sia per l’insegnamento di religione cattolica che di materie alternative,   questa va mantenuta in tutti i casi.