LE PROVE DIFFERENZIATE DEGLI ALUNNI DISABILI All’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Categoria: Approfondimenti
Pubblicato Martedì, 27 Maggio 2014 06:22
Scritto da Santo Deldio
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La questione delle prove differenziate nell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è stata regolamentata negli aspetti di fondo dall’O.M. 90 del 20 maggio 2001 e recentemente ripresa nel regolamento sulla valutazione (D.P.R. 122/2009)

La predetta O.M., all’art. 11 comma 11,  dando esplicazione al dettato della legge 104/1992 (art. 16 comma 2) prevede che “nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del D. l.vo 16/4/1994, n. 297. Tali prove potranno essere idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livello di apprendimento iniziali”.

Il D. M. 26 agosto 1981, alla Premessa,afferma che “tali prove saranno deliberate dalla Commissione di esame su richiesta avanzata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale”.

Il principio è stato poi ripreso dal D.M. del 10 dicembre 1984 “Modifiche ai criteri orientativi e modalità per le prove d’esame di licenza media per gli alunni portatori di handicap” il quale afferma che “per gli allievi di cui sopra che abbiano seguito, nel corso del triennio, un piano di studi che, pur rispettando il principio della individualizzazione didattica, sia però riconducibile agli obiettivi e alle finalità della scuola media, l’esame di licenza media potrà svolgersi, sia per quanto riguarda le tre prove scritte che il colloquio pluridisciplinare, con prove differenziate che, in piena coerenza con le caratteristiche dell’intervento educativo-didattico attuato nel triennio, siano idonee a valutare l’acquisizione di un livello di maturazione e di apprendimento parimenti riconducibile agli obiettivi e alle finalità della scuola media. Tali prove saranno deliberate dalla commissione di esame su richiesta avanzata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale”.

Il D.P.R. 122 del 22 giugno 2009, all’art. 9 comma 2, ribadisce: “2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte,

utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione

vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a

carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto

legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti

agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso

dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di

apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in

relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti

componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore

equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e

del conseguimento del diploma di licenza

 

E, in ultimo la C.M. 48 del 31 maggio 2013: “Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario”.

 

Pertanto  nello scrutinio finale il Consiglio delibererà di proporre alla Commissione il ricorso alla prova differenziata per tutte le prove o per alcune di esse (compresa la prova nazionale)

In sede di riunione preliminare della Commissione d’esame sarà poi adottata (e puntualmente verbalizzata) la deliberazione circa il ricorso alle prove differenziate con relativi criteri di valutazione (ivi compreso per la prova nazionale).

Per quanto riguarda  la prova nazionale, si rileva che la C.M. 54 del 26 maggio 2008, al paragrafo “Alunni con disabilità” riportava una più particolare procedura  (non ripresa dalle disposizioni successive in materia, ma che si ritiene tuttora valida) per la sostituzione della prova nazionale INVALSI con prova predisposta dalla commissione per alunni con disabilità.

Tale procedura prevedeva che, ove  la mattina della prova nazionale, una volta aperto il plico con i fascicoli, gli insegnanti interessati  ritenessero  che quella stabilita a livello nazionale non fosse  adatta per l’alunno portatore di handicap, gli fosse  assegnata la prova sostitutiva (che pertanto doveva essere predisposta in anticipo per essere usata se necessario; di qui la preventiva delibera in tal senso della commissione).

Ovviamente, se il Consiglio di classe ritiene che comunque l’alunno non possa che sostenere una prova differenziata, la cosa potrà essere direttamente deliberata dalla commissione nella seduta preliminare senza attendere di conoscere la prova inviata dall’INVALSI.

Riguardo alla “costruzione” della prova nazionale per alunni con disabilità, il MIUR, in una faq inviata alcuni anni fa quando la prova nazionale inserita nell’esame di stato era agli esordi, rimandava  ad  alcune esemplificazioni dedotte dall’esperienza delle scuole per gli alunni con disabilità intellettive.

“D. Gli alunni con disabilità intellettiva devono sostenere la prova nazionale? Per loro la prova verrà differenziata?

R. Gli alunni con disabilità intellettiva che seguono un piano di studio personalizzato (PEI), così come previsto dalla Circolare n. 32 del 14 marzo 2008, non sosterranno la prova nazionale, ma una prova differenziata elaborata a cura della sotto-commissione.

All’indirizzo http://www.invalsi.it/EsamiDiStato/pagine/matdidattici.php sono disponibili esempi di prova per studenti con disabilità intellettiva, elaborati direttamente dalla scuole e somministrati agli allievi disabili nell’ambito del Servizio Nazionale di Valutazione 2005/2006 (SNV)”.

L’importante è che la prova nazionale, elaborata dalla sottocommissione, sia funzionale agli obiettivi del PEI, sia idonea a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali    e, per quanto possibile,  sia in linea con  la impostazione generale  della prova nazionale.

Della avvenuta sostituzione della prova nazionale con la prova predisposta dalla scuola va data comunicazione all’INVALSI  all’inserimento dei dati relativi alla correzione.