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QUESTIONI RELATIVE ALLA VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERE

LA VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE A MAGGIORANZA NEGLI ORGANI COLLEGIALI

 

Santo Deldio 

 

Sui contenuti della verbalizzazione degli organi collegiali della scuola non vi sono disposizioni normative specifiche; la materia trova pertanto la sua regolamentazione nella prassi consolidata nonché negli orientamenti elaborati per via giurisdizionale o dottrinale.

 

 

In particolare, per quanto concerne il grado di completezza della verbalizzazione, la giurisprudenza ha affermato:”In base ad un principio di ragionevolezza, il verbale non deve  necessariamente contenere la descrizione minuta  di ogni singola modalità  di svolgimento dell’attività amministrativa  ……  omissis ………..ma deve riportarne soltanto gli aspetti  salienti e significativi;tali sono, in particolare, quelli necessari per consentire  la verifica della correttezza  delle operazioni eseguite dall’organo collegiale: di conseguenza eventuali lacune del verbale possono causare l’invalidità dell’atto verbalizzato  solo nel caso in cui tali lacune  riguardino aspetti  dell’azione amministrativa  la cui conoscenza risulti necessaria per verificarne la correttezza” (Consiglio di Stato, Sez. VI 14 aprile 2008, n. 1575; Consiglio di Stato , Sez. IV, 25 luglio 2001, n.4074).

 

Da quanto sopra si evince che, nei casi in cui le deliberazioni degli organi collegiali siano assunte a maggioranza, è senz’altro necessario che nel verbale sia riportata la consistenza  numerica dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, ma non si richiede ordinariamente l’indicazione nominativa degli stessi.

 

Vi sono tuttavia alcune eccezioni.

 

In primo luogo occorrerà riportare nel verbale   i nominativi dei componenti che si sono espressi a favore, contro o si sono astenuti nel caso in cui per determinate deliberazioni sia stata adottata la modalità della votazione per appello nominale.

 

Inoltre non ci si potrà esimere dal riportare, con riferimento nominativo (e eventuali motivazioni espresse),  il voto di un componente dell’organo collegiale che abbia espressamente richiesto la verbalizzazione.

E’ appena il caso di rilevare  che l’espressione di voto contrario a una delibera illegittima esonera dalla relativa  responsabilità il membro che abbia espresso la sua contrarietà ad essa: di qui l’importanza  che in determinate circostanze (es. delibera di dubbia legittimità) egli faccia constare a verbale il suo dissenso.

 

Alla luce di quanto sopra, dal momento che solitamente le deliberazioni  che vengono assunte a maggioranza dal Consiglio di classe in sede di valutazione periodica e finale in merito all’ammissione degli alunni alla classe successiva o all’esame  o  all’attribuzione di voti diversi rispetto a quello proposto dal docente della materia sono prese sulla base  di espressione nominativa della posizione dei singoli docenti, il relativo verbale darà conto del voto espresso dai singoli docenti.

 

Ma quand’anche il voto fosse espresso dai singoli docenti contemporaneamente per alzata di mano, appare  quanto mai opportuno che nel verbale sia dato conto della posizione assunta dai singoli componenti del Consiglio di classe convocato in sede giudicante  nella forma di collegio perfetto per le operazioni di scrutinio (periodico o finale) :  ciò, oltre ad assumere particolare rilevanza in determinate circostanze (es. voto dell’insegnante di religione o di materie alternative nei casi  in cui tale voto sia determinante), favorisce tra l’altro    una particolare accentuazione della responsabilità dei  singoli docenti  che, ove non ci fosse esplicita evidenziazione della posizione da loro  assunta in sede di scrutinio, potrebbero essere indotti a diluire  la loro  responsabilità decisionale personale nell’indistinta responsabilità collegiale.

 

Analogamente si ritiene  che nel verbale debba essere  riportata l’indicazione nominativa dei voti espressi dai singoli componenti (compresi genitori e studenti) quando gli organi collegiali  sono  convocati in funzione giudicante (es. Consiglio di classe e Consiglio di istituto per deliberazioni riguardanti procedimenti disciplinari a  carico di alunni e Comitato per la valutazione del servizio).