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Innovazioni relazioni sindacali della spending review

 

Il D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni nella legge 137 del 6 agosto 2012, all’articolo 2 (avente titolo “La riduzione delle dotazioni organiche nelle pubbliche amministrazioni”) all’art. 17  introduce delle innovazioni nel sistema delle relazioni sindacali attraverso la modifica dell’articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, nel testo  modificato dall’art. 54 comma 1 del D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2007.

 

 

Il citato art. 2 comma 17 della “spending review” dispone infatti che “Nell’articolo 5 comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’art. 9” sono sostituite dalle seguenti: fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici, ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’art. 9”

 

Sull’innovazione e sulla possibile incidenza nelle relazioni sindacali di istituto, si riporta un’interessante analisi del collega Antonino Petrolino.

 

La modifica dell’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 165/2001è  una delle misure più controverse contenute nel decreto legge, in quanto rappresenta un parziale ripensamento rispetto a scelte recenti di segno diverso. Inoltre, la sua formulazione presenta un duplice difetto: suscita aspettative probabilmente esagerate sul versante del sindacato di comparto, mentre rimane di fatto scarsamente applicabile per mancanza di condizioni di contesto. Vediamo di spiegarci meglio

 

L’art. 5 comma 2 del DLgs. 165/01 era stato novellato dal DLgs. 150/09 nel senso di affidare entrambe le materie (dell’organizzazione degli uffici e delle misure riguardanti i rapporti di lavoro) alla competenza esclusiva del dirigente. La nuova norma ne scinde invece le sorti: si conferma la competenza datoriale esclusiva per l’organizzazione degli uffici mentre si indica l’esame congiunto come sede per l’individuazione delle misure riguardanti i rapporti di lavoro. Ma, si aggiunge, “ove previsti dai contratti di cui all’articolo 9 ”, cioè i CCNL dei diversi comparti e aree.

 

Ora, il CCNL scuola tuttora vigente non prevede l’istituto dell’esame congiunto. Tanto rumore per nulla? Ovviamente, il sindacato sostiene il contrario ed anzi tende a vedere in questa misura una conferma delle proprie tesi circa l’obbligo di contrattare in tutte le materie già previste dall’art. 6, o comunque in quelle riguardanti i rapporti di lavoro (per esempio, l’attribuzione del personale alle sedi, alle classi, ecc.).

 

Resta se mai difficilmente comprensibile la scelta del legislatore di rinviare al CCNL, mentre avrebbe dovuto sapere bene che, almeno fino al 2014, non ve ne saranno di nuovi e che quello attuale si presenta inidoneo a sorreggere l’attuazione della volontà espressa nella norma. Certo, essa riguarda tutte le pubbliche amministrazioni e non solo la scuola: tuttavia, il problema si pone proprio là dove si concentra il maggior numero di dipendenti. E dunque, se di svista si è trattato, si tratta di una svista grave.

 

Incidentalmente: cos’è l’esame congiunto? Non si tratta di un istituto regolato normativamente, se non in ambito di lavoro privato (una legge del 1991 lo prevede in caso di importanti ristrutturazioni aziendali). Al di fuori di questa ipotesi, sono solo i CCNL che lo possono introdurre e regolare nei diversi ambiti. Come si è detto, quello della scuola non ne fa menzione: parla solo, all’art. 5, di “concertazione”, riferita fra l’altro a livelli di relazioni sindacali diversi da quello di istituto.

 

Nella storia dei contratti di lavoro, di solito, il termine “concertazione” è utilizzato per i livelli “alti” di confronto fra le parti sociali, mentre “esame congiunto” è in genere riferito ai livelli aziendali. C’è quindi un certo parallelismo fra i due quanto alle dinamiche, ma gli ambiti applicativi sono ben diversi.

 

Per memoria, l’art. 5 del vigente CCNL scuola, descrive la concertazione (non l’esame congiunto) attraverso questi passaggi:

 

- la parte datoriale rende informazione preventiva a quella sindacale sulle materie previste;

 

- entro due giorni, e solo per le materie esplicitamente indicate, la parte sindacale può chiedere un esame congiunto;

 

- la parte datoriale deve convocare un tavolo entro cinque giorni lavorativi per discutere le materie in questione;

 

- la discussione si deve chiudere entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi.

 

 

Alla scadenza, se si è raggiunto un accordo, viene firmato un verbale di intesa, cui le parti accettano di conformarsi. In caso contrario, ciascuna recupera la propria libertà di iniziativa:

 

In pratica l dirigente può andare avanti secondo quanto aveva comunicato in sede di informazione preventiva.

 

Questo è quanto è previsto per la concertazione a livello di MIUR e di USR.

 

E’ possibile che la parte sindacale chieda di considerarlo vincolante anche a livello di istituto.

 

L’ANP sconsiglia i aderire a questa richiesta, almeno fino a quando non sarà sanata l’attuale lacuna normativa.

 

 I motivi di tale posizione sono:

 

-        l’esplicito testo di legge subordina l’applicabilità dell’innovazione all’esistenza dell’istituto nel CCNL. Là dove manca questa condizione, non vi è novella e continua a trovare applicazione la noma preesistente;

 

-        in ambito pubblico vige il principio di legittimità: E le definizioni normative non sono utilizzabili a piacere: quod lex voluit, dixit, con quel che segue.Se dunque la legge parla di esame congiunto e non di concertazione, un’interpretazione sinonimica è rischiosa, prima di tutto  in sede di revisione ei conti e poi anche in sede di contenzioso giurisdizionale, se si dovesse giungervi.

 

-        parte rilevante del processo di esame congiunto è il rispetto dei termini temporali esplicitamente assegnati: quali termini osservare se non sono normati nel caso di specie?

 

Se tuttavia, per qualunque motivo, si decidesse di accettare la richiesta di esame congiunto, occorre:

 

-        tenere ben distinto l’esame congiunto dalla contrattazione. Il primo si conclude con un verbale (di intesa o di mancata intesa), la seconda con un contratto vero e proprio;

 

-        tenere presente che l’esame congiunto ha tempi molto brevi, scaduti i quali l’Amministrazione può andare per la sua strada: Nella peggiore delle ipotesi, quindi, questo passaggio introdurrebbe solo un intervallo di qualche giorno fra il momento dell’informazione preventiva e quello in cui provvedimenti che ne hanno fatto oggetto possono essere attuati: Motivo di più per procedere sollecitamente all’informazione all’inizio d’anno, soprattutto per quelle materie (come l’assegnazione del personale alle rispettive sedi/classi di servizio) per le quali potrebbe esserci una richiesta di confronto.

 

Resta in ogni caso confermato che l’organizzazione degli uffici è competenza esclusiva del dirigente, fatta salva la sola informazione. E quindi, per  esempio, il numero dei collaboratori scolastici da assegnare a un plesso richiede solo informazione, mentre i criteri per individuare le singole persone potrebbero essere oggetto di esame congiunto, qualora maturassero le condizioni previste dalla legge.

 

Ma l’esame non deve necessariamente concludersi con un’intesa: e quindi il dirigente, previa verbalizzazione del disaccordo, potrebbe comunque decidere in forma autonoma.”