situazione dei contratti integrativi degli anni scolastici 2012/13 e 2013/14.
- Dettagli
- Categoria: Notizie
- Pubblicato Mercoledì, 13 Aprile 2016 07:19
- Scritto da Angelo Capizzi
A.N.P. CIDA
Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità
Sezione della Liguria
il 5 aprile 2016, presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria si è svolto un incontro di informazione sindacale con le OO.SS. rappresentative dell’area quinta relativamente alla situazione dei contratti integrativi degli anni scolastici 2012/13 e 2013/14.
L’amministrazione ha comunicato di trovarsi nell’impossibilità di procedere alla sottoscrizione definitiva delle ipotesi di contratto a suo tempo firmate in quanto l’UCB, dopo un primo rilievo meramente formale circa la digitalizzazione e conseguente regolarizzazione da parte dell’USR, ha richiesto una serie di chiarimenti , in gran parte di insignificante dettaglio, e ha formulato un rilievo sul metodo di calcolo della ripartizione della quota FUN assegnata alla Liguria fra retribuzione di posizione (parte variabile) e retribuzione di risultato.
Stando alle ipotesi di ricalcolo presentate dall’amministrazione, a seguito dell’applicazione del nuovo metodo segnalato dall’UCB si determinerebbe – rispetto alle ipotesi contrattuali siglate nell’autunno scorso - una riduzione non irrilevante per due fasce della retribuzione di posizione (parte variabile) e per tutte un incremento della retribuzione di risultato che, tuttavia, per una di esse resterebbe al di sotto della decurtazione della retribuzione di posizione applicata (parte variabile) .
La cosa, a parte l’inaccettabilità del calcolo proposto, in ragione del quale la decurtazione prevista dall’art. 9 bis del D.L. 78/2010, come convertito nella legge 122/2010, sarebbe applicata due volte (una, come già fatto, nella determinazione del FUN a livello nazionale, l’altra nella riduzione della parte variabile della retribuzione a livello regionale), avrebbe incidenza negativa, in modo differenziato a seconda delle diverse situazioni e posizioni previste dalla normativa vigente, sul calcolo del trattamento pensionistico e di fine rapporto.
La delegazione ANP ha contestato nel metodo e nel merito il rilievo presentato dall’UCB, invitando l’amministrazione , con riferimento alla possibilità prevista dall’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 123/2011, a confermare la validità delle ipotesi di contratto firmate e a procedere alla sottoscrizione definitiva e all’esecuzione dei contratti.
Le argomentazioni rappresentate nel corso dell’incontro, a confutazione delle tesi dell’UCB e a supporto della possibilità di sottoscrizione definitiva dei contratti, sono state poi formalizzate nella comunicazione inoltrata al Direttore dell’USR della Liguria che si riporta di seguito.
Il Presidente regionale
Santo Deldio
A.N.P. CIDA
Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità
Sezione della Liguria
Al MIUR
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
OGG: Osservazioni in ordine ai rilievi dell’UCB circa le ipotesi di contratto integrativo regionale relative alla determinazione della retribuzione di posizione e di risultato per gli anni scolastici 2012/13 e 2013/14.
Richiesta di sottoscrizione definitiva.
Nel corso dell’incontro di informazione sindacale del 5 aprile 2016, relativa ai contratti integrativi regionali di cui all’oggetto, sono stati comunicati alle rappresentanze sindacali dell’area V i nuovi rilievi formulati dall’UCB con la nota 1788 del 10/2/2016.
In relazione all’Osservazione n. 27 del 10/2/2016 dell’Ufficio Centrale di Bilancio circa l’ipotesi di C.I.R per l’area V della dirigenza scolastica, come restituita ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 123/2011, si segnala quanto segue:
1- L’applicazione del D.L. n. 78/2010, art. 9 comma 2-bis non rileva relativamente alla retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti scolastici.
Detto articolo, infatti, recita:
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo’ superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed e’, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.
Tali decurtazioni, come è evidente, si riferiscono all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale (Fondo Unico Nazionale), non alla retribuzione di posizione variabile dei singoli dirigenti. La riduzione prescritta dal D.L. n. 78/2010 è stata già applicata al Fondo Unico Nazionale dei dirigenti scolastici nella fase della sua determinazione in sede MIUR e già certificata dallo stesso Ufficio Centrale di Bilancio (visto n. 860 del 08/06/2015 per il Fun 2012/2013; visto n. 859 del 08/06/2015 per il Fun 2013/14; visto n. 1093 del 15/09/2015 per il Fun 2014/15). La definizione del Fun è, inoltre, operata dal MIUR considerando l’organico di diritto e su questo stesso parametro è calcolata la distribuzione regionale; pertanto l’iterazione a livello di contrattazione regionale dello stesso meccanismo indurrebbe a decurtare ripetutamente la retribuzione di posizione parte variabile.
A nulla rileva, pertanto, la segnalazione dell’Ufficio.
2- L’Ufficio Centrale di Bilancio non è competente nella definizione di materie riservate al tavolo contrattuale
L’indicazione dell’Ufficio Centrale di Bilancio circa il metodo di calcolo della posizione di parte variabile, stante le norme contrattuali vigenti e non in contrasto con alcuna disposizione normativa, esula dalle competenze dell’organo di controllo. Spetta alle contrattazioni integrative regionali la determinazione della quota del Fondo Unico Nazionale da destinare alla retribuzione di posizione variabile e alla retribuzione di risultato, ferme restando le percentuali minime e massime definite in fase di contrattazione.
3- Il calcolo proposto dall’Ufficio centrale di Bilancio viola quanto disposto dal CCNL dell’area V
Il CCNL dell’area V, ora vigente, prevede all’art. 26 comma 3 che le risorse destinate alla retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Solo in via subordinata le eventuali risorse non utilizzate saranno utilizzate per la retribuzione di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
Il modello proposto dall’Ufficio di Bilancio, secondo il quale la quota della posizione deve essere calcolata dividendo l’ammontare complessivo destinato alla posizione in ragione del numero di dirigenti in organico, non discende da alcuna prescrizione normativa né contrattuale e si configura come una violazione delle prerogative del tavolo negoziale e dell’autonomia della parte pubblica.
La quota destinata alla retribuzione di posizione parte variabile, ai sensi del citato art. 26 comma 3 del CCNL, deve essere integralmente utilizzata e pertanto distribuita tra i dirigenti in servizio. Lo spostamento forzato di una quota di retribuzione dalla posizione al risultato determina, inoltre: 1) un’alterazione delle percentuali contrattualmente stabilite (85% del Fun per la posizione e 15% del Fun per il risultato) contravvenendo al disposto dell’art. 26 comma 1 del CCNL 2010 dell’area V; - 2) una riduzione della retribuzione di posizione variabile assegnata a ciascun dirigente rispetto a quella attribuita nell’anno scolastico 2010/11 così operando un meccanismo di reformatio in pejus lesivo dei diritti dei dirigenti.
Per maggior chiarezza si segnala come l’art. 9 comma 1 del citato D.L. n. 78/2010, nel quale si stabiliva che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche … non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati”, non rileva ai fini che qui interessano andando a definire un tetto massimo (che in alcun modo viene superato dalle ipotesi di contratto sottoscritte) e non un meccanismo di decurtazione.
Considerato che l’ipotesi di CIR di cui all’oggetto nel prevedere una distribuzione ai ds in servizio dell’intera quota di fondo destinata alla retribuzione di posizione, come disposto dall’art. 26 comma 3 del CCNL , è perfettamente conforme alle disposizioni vigenti e amministrativamente regolare, si ritiene che l’Ufficio Centrale di Bilancio - il quale, ai sensi dell’art.7 comma 1 del D.lgs. 123/2011, procede all'esame degli atti di spesa sotto il profilo della regolarità amministrativa, con riferimento alla normativa vigente - non abbia titolo a negare il visto in ragione dei rilievi opposti , essendo questi non pertinenti e non fondati su norme di legge.
Tanto considerato, si sollecita codesto USR a confermare la validità delle ipotesi di contratto integrativo 2012/13 e 2013/14, procedendo alla loro sottoscrizione definitiva ed all’esecuzione.
Genova, 5 aprile 2016
Il Presidente Regionale
Santo Deldio