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Indicazioni per favorire il regolare svolgimento degli scrutini finali 2015

 

 

Questa formula appare potenzialmente in contrasto con le regole di garanzia, che prevedono per gli scioperi brevi l’indicazione non ambigua della collocazione oraria. Ma questa è materia per il Garante, che non si è ancora pronunciato nel merito. Converrà partire dall’assunto che la formula sia accettata e che quindi in quei giorni non si possa contare in partenza sulla regolare effettuazione di scrutini.

Sono esclusi dallo sciopero gli scrutini relativi a classi d’esame (terze medie e quinte superiori).

Cosa non fare

  1. non spostare gli scrutini già indetti per i due giorni di sciopero;
  2. non "precettare” gli scioperanti. Questo è un potere che appartiene al Prefetto ed al Garante, ma non al singolo dirigente. Anche in caso di manifesta o apparente violazione delle regole sui servizi minimi, limitarsi ad ammonire l’interessato sulla irregolarità del suo comportamento e verbalizzare l’ammonimento e quanto accade in seguito. Se necessario, il verbale sarà poi inviato al Garante per i provvedimenti del caso.

E’ lecito effettuare scrutini prima del termine delle lezioni?

La risposta è: sì, a condizione che vi sia una ragione valida per farlo. Più esattamente:

  • l’unica norma positiva che prescriveva di effettuare gli scrutini finali al termine delle lezioni era quella recata dall’art. 192 comma 7 e dall’art. 193 comma 1 del Testo Unico 297/94 per le scuole secondarie di secondo grado. Nessuna norma precisa esisteva invece per le scuole del primo ciclo, per le quali la normativa si limitava a parlare di "scrutinio finale”, ma senza indicare un momento preciso per la sua effettuazione;
  • i due articoli citati sono stati abrogati dall’art. 31 comma 2 del DLgs. 226/05, con effetto "dall’anno scolastico successivo a quello [in cui siano] ancora in funzione classi del precedente ordinamento”. L’ultimo anno in cui questo è accaduto è stato il 2013-14: dunque, a partire dal successivo (quello in corso) i due articoli non esistono più e viene meno ogni vincolo formale di attendere il termine delle lezioni per procedere allo scrutinio;
  • naturalmente, l’effettuazione dello scrutinio sottrae giorni al periodo delle lezioni. E’ quindi consigliabile verificare che sia stata assicurata la misura di attività didattiche prevista dall’ordinamento. Ma nel fare ciò, occorre ricordare che tale misura non è più espressa in ore settimanali, ma in monte orario annuo: si parla quindi di 990 ore annue e non di 30 ore settimanali, di 1056 ore annue e non di 32 settimanali e così via;
  • tale precisazione è importante, in quanto il monte ore annuo viene soddisfatto di regola – e salvo casi eccezionali di interruzioni prolungate della didattica – circa dieci giorni prima del termine delle lezioni. E quindi la verifica va condotta rispetto al minimo di legge e non al massimo;
  • si tratta comunque di una deroga, che si ripercuote sull’erogazione del servizio. Come tale, può essere adottata solo se esistono valide ragioni per farlo: cioè se l’interesse che viene inciso dalla riduzione trova una compensazione almeno equivalente nella tutela di altri interessi di rango pari o superiore;
  • nel caso specifico dell’anno corrente, il termine delle lezioni collocato a ridosso dell’inizio degli esami lascia solo qualche giorno utile prima dell’insediamento delle commissioni di esame. Molti istituti hanno cinquanta o più classi da scrutinare: la compressione degli scrutini in tempi così brevi rischierebbe di limitare il diritto di ciascuno studente ad una valutazione serena e ad una discussione distesa delle propria situazione individuale. E quindi, nel bilanciamento degli interessi, quello ad una valutazione corretta prevale su quello ad alcune ore in più di lezione. Né vale argomentare che si sarebbe potuto recuperare l’esito finale in una materia se si fosse avuto un giorno in più per essere interrogati: non si può ritenere che l’eventuale interesse di un singolo a "recuperare” in extremis quello che non ha fatto in un anno possa prevalere sull’interesse di tutti ad uno scrutinio condotto con tempi più rispettosi della serenità di giudizio richiesta. Per non parlare del potenziale diseducativo del lasciar credere che si possa sempre addivenire ad una sanatoria dell’ultimo minuto rispetto alle lacune accumulate nel tempo;
  • poiché l’esercizio di un potere discrezionale, quale quello che è chiamato in causa nella valutazione del bilanciamento di interessi, richiede una motivazione esplicita, si suggerisce di accompagnare la variazione di calendario con un provvedimento dirigenziale che ne espliciti i motivi. In caso di richiesta di spiegazioni da parte dell’autorità di vigilanza, sarà opportuno poter produrre un tale provvedimento, possibilmente datato con sufficiente anticipo rispetto al momento in cui dovrà produrre i propri effetti (vedi bozza);
  • le diffide pervenute da talune organizzazioni sindacali a non anticipare gli scrutini non vanno prese in considerazione per due motivi: a) le norme cui fanno riferimento sono – come sopra indicato – invalide; b) la vigilanza sul rispetto delle norme di diritto pubblico spetta all’Amministrazione e non ai sindacati.


Cosa fare in concreto 

    1. assicurarsi che i registri e quant’altro serve per lo scrutinio sia depositato in segreteria in tempo utile, in modo da poter sostituire rapidamente e senza disguidi organizzativi gli assenti (non in sciopero). Non rientra nello sciopero – e non è legittimo – il comportamento del docente che rifiuti di consegnare nei tempi stabiliti i materiali necessari per lo scrutinio o li detenga fuori della disponibilità della scuola;

 

    1. predisporre già prima dell’inizio degli scrutini, un certo numero di finestre di recupero negli spazi non utilizzati (se esistono). Se non erano stati previsti spazi "liberi”, crearli (vedi oltre). Prevedere fin da questa fase quale spazio di riserva sarà destinato al recupero degli scrutini programmati per i due giorni critici;

 

    1. utilizzare anche spazi ordinariamente non utilizzati, come il sabato pomeriggio. Evitare, se non è proprio indispensabile, di incidere sulla domenica (diritto al riposo settimanale);

 

    1. nei giorni di sciopero: aperta la seduta, verificare preliminarmente la presenza di tutti i componenti del consiglio. Se qualcuno manca e non ha comunicato preventivamente l’adesione allo sciopero, attendere un quarto d’ora e poi sostituirlo (non è comportamento antisindacale, se la comunicazione non perviene una volta che la seduta è aperta). Se ha comunicato l’adesione o lo fa in seduta, prenderne atto, fare verbalizzare la circostanza, dichiarare che non si può procedere e riconvocare il consiglio per la prima finestra utile (vedi oltre). Se vi sono assenti (che abbiano dichiarato l’adesione allo sciopero), ricordarsi di far notificare a ciascuno la nuova convocazione e chiedere conferma che sia stato fatto;

 

    1. in sede di riconvocazione, e fuori dai due giorni di sciopero, non è consentito scioperare. Se vi sono sovrapposizioni di docenti con altre scuole, sostituirli;

 

    1. di regola, il differimento degli scrutini finali non deve superare i cinque giorni rispetto alla data prevista inizialmente dal calendario della scuola. Cercare in ogni modo di rispettare questa scadenza;

 

    1. se, nonostante tutto, non si riesce a chiudere prima che parta la sessione di esami, utilizzare per il primo ciclo i pomeriggi eventualmente liberi dalla correzione elaborati (inclusi i sabati). Solo in casi eccezionali, andare a subito dopo la conclusione della sessione di esami (primi di luglio);

 

    1. ricordarsi di verificare il piano ferie del personale e di comunicare agli interessati gli eventuali differimenti necessari fin da subito (contestualmente al rinvio dello scrutinio o il giorno dopo al massimo), senza aspettare l’ultimo momento;

 

  1. per il secondo ciclo, utilizzare tutti i pomeriggi utili per concludere il più rapidamente possibile (occorre tener conto della necessità di programmare le attività di recupero per gli alunni "con scrutinio sospeso”).

 

Come crearsi gli spazi per il recupero

Una gestione efficiente della situazione che si prospetta (che non leda i diritti di chi intende scioperare e che al tempo stesso garantisca la conclusione degli scrutini in tempi compatibili con la norma) richiede che si crei, se non esiste già, uno spazio di recupero nel periodo compreso fra la fine dello sciopero e l’inizio degli esami. Tale spazio deve consentire di effettuare tutti gli scrutini programmati per i due giorni.

Se non si è ancora provveduto a fissare un calendario "anticipato” rispetto al termine delle lezioni, farlo ora, ricordando di adottare preventivamente un provvedimento che motivi l’anticipo.

Se lo si è fatto, verificare che esista lo spazio di recupero dopo lo sciopero. In caso contrario, operare un’ulteriore rettifica al calendario, anticipando le classi fissate per gli ultimi due giorni del calendario originario ed eventualmente collocandole in testa a tutte le altre.

Se qualcuno dei docenti intendesse scioperare sull’anticipo – vista l’ambiguità della formula usata, che fissa lo sciopero ai primi due giorni del calendario scrutini di ogni scuola – avvertire che questo determina la rinuncia a scioperare in seguito, visto che non è consentito effettuare più di due giorni di sciopero. E quindi scelgano quando astenersi dagli scrutini – sempre facendo salve le classi d’esame – ma non prima e dopo.

Eventuali forzature in tal senso da parte di qualcuno degli interessati vanno segnalate al Garante per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste. Di questo deve essere avvertito l’interessato e deve essere redatto un verbale che dia puntuale resoconto dell’accaduto (compreso l’avvertimento del dirigente).

Il comportamento in questione non è antisindacale, in quanto non tocca i giorni di sciopero, ma solo quelli antecedenti e successivi. Ha il vantaggio di consentire il recupero senza affanno degli eventuali scrutini che non fosse stato possibile effettuare secondo la programmazione originaria.

 

Comportamento antisindacale: il mito e la realtà

Comportamento antisindacale è solo quello rivolto a impedire, contrastare, comprimere l’esercizio diretto del diritto di sciopero del singolo. Non costituisce comportamento antisindacale tutto quello che non incide direttamente su questi aspetti.

Quindi: non spostare gli scrutini indetti per i giorni / o gli spazi orari in cui sia indetto uno sciopero e non comprimere la libertà di scioperare dei singoli: ma solo nei due giorni per i quali è indetto lo sciopero.

Anticipare scrutini – non coincidenti con lo sciopero – a qualche giorno prima del termine delle lezioni non costituisce comportamento antisindacale, in quanto non tocca gli spazi di effettuazione dello sciopero, né sottrae alcuna delle attività programmate all’incidenza di questo. L’eventuale illiceità nel programmare scrutini prima del termine delle lezioni attiene unicamente alle disposizioni di fonte pubblicistica che regolano gli adempimenti relativi, ma non ha niente a che vedere con il sindacato e non può essere oggetto di legittima diffida da parte di quest’ultimo. La vigilanza sull’osservanza degli ordinamenti spetta all’Amministrazione e non al sindacato. Ed è comunque sanabile sulla base di idonea motivazione e della tutela di interessi di rango superiore. Va ricordato che i termini relativi sono comunque ordinatori.